Contratti Minestrone

Pubblicato il 7 gennaio 2024 alle ore 21:17

Comprendere le differenze tra il contratto fonografico e quello editoriale è fondamentale e ancor più cruciale è evitare di mischiarne il contenuto. Vediamo insieme le ragioni dietro questa distinzione vitale.

Il contratto fonografico è l’accordo stipulato tra un artista e una casa discografica. In parole semplici è il documento che regola la registrazione, la produzione e la distribuzione della musica dell’artista.

Le case discografiche investono risorse finanziarie per la produzione, il marketing e la distribuzione della musica dell’artista. In cambio l’artista riceve una percentuale dei ricavi generati dalle vendite della sua musica.

Il contratto editoriale riguarda invece lo sfruttamento economico e la gestione dei diritti d’autore delle composizioni musicali.

L’editore, figura chiave in questo contesto, è responsabile della pubblicazione e della promozione delle opere dell’artista. Questo contratto disciplina l’utilizzo economico delle opere musicali e comprende aspetti come la pubblicazione, la riproduzione, l’esecuzione e l’elaborazione dell’opera.

È importante registrare come le grandi case discografiche multinazionali spesso operino attraverso due società distinte: una fonografica e una editoriale che “firmano” con gli artisti e gli autori. I contratti fonografici ed editoriali devono essere distinti e separati fra di loro.

Prendiamo ad esempio Universal Music Group. La Universal opera attraverso la Universal Music, focalizzata sulla parte fonografica, e la Universal Music Publishing Group (UMPG), dedicata alla gestione degli aspetti editoriali.

Un altro esempio rilevante è rappresentato da Sony Music Publishing, una delle più grandi società editoriali musicali al mondo, operante in collaborazione con la divisione fonografica di Sony Music.

Nel mondo Warner esiste la Warner Chappel che si occupa di edizioni e la Warner Music che si occupa della parte fonografica. Anche la Sugar e le principali etichette indipendenti italiane hanno una divisione fonografica ed una editoriale.

Già solo questi illustri esempi dovrebbero condurre l’artista a riflettere sul fatto che alcuni “Contratti Minestrone” proposti da presunte etichette discografiche siano sintomo di cattiva cucina.

Mischiare il contenuto di un contratto fonografico con quello di un contratto editoriale può portare a complicazioni significative, infatti la sovrapposizione di diritti crea confusione su chi ha il diritto di concedere licenze per l’utilizzo della musica.

La mancanza di chiarezza nei contratti può comportare inoltre a rischi legali; la separazione netta tra i diritti fonografici e quelli editoriali riduce la possibilità di controversie future. La gestione separata consente inoltre una maggiore efficienza nella trattativa e nell’esercizio dei diritti in quanto ciascun contratto può essere negoziato in modo specifico per massimizzare i benefici dell’artista. I diritti morali, che includono la paternità dell’opera e la protezione dall’alterazione, non devono mai essere ceduti: separare i contratti permette quindi una chiara distinzione tra diritti morali e patrimoniali.

Considerato il fatto che oggi un artista a inizio carriera è quasi sempre proprietario dei propri “Master” (e spesso nemmeno lo sa), la comprensione approfondita dei propri diritti e la chiarezza nei contratti è essenziale per proteggere l’investimento artistico, finanziario e soprattutto di vita.

In conclusione evitate di sottoscrivere “Contratti Minestrone” e rivolgetevi sempre ad un esperto in materia prima di apporre una firma.

Avv. Fabio Falcone
Musica, Discografia e Diritto D’Autore

 

Articolo pubblicato su All Music Italia il giorno 08.01.2024

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